Acquisto ed installazione nuovi beni strumentali nei propri stabilimenti per le Imprese Agricole –dal 23 Maggio al 23 Giugno

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unitĂ  locale ubicata sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalitĂ  liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltĂ , così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unitĂ  locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

MISE

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