Investimenti sostenibili 4.0.

Le agevolazioni in favore dei programmi di investimento proposti a micro, piccole e medie imprese, conformi ai principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerenti con il Piano Transizione 4.0.

Si vuole offrire un  contributo a favore degli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione Europea e di quelli  a favore della transizione energetica dell’impresa.

Sono ammissibili  le spese relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40 % (quaranta per cento) del totale dei costi ammissibili;

c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);

d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Le spese, ai fini dell’ammissibilità, devono essere:

  • relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  • riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • essere conformi alla normativa europea in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020, secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22;
  • essere sostenute nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6, comma 6, lettere e) e f), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022;
  • essere sostenute ed effettivamente pagate dall’impresa beneficiaria;
  • essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 % (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
  • essere conformi al principio DNSH. A tal fine per le spese oggetto di rendicontazione l’impresa beneficiaria dovrà dichiarare la rispondenza ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili e, in particolare, la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione Europea e nazionale, e che esse non si riferiscono alle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, riportate nell’allegato 1.
  • Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, altresì, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 % (tre per cento) dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.
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3 Comments

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